Statuto

Art. 1
E’ costituita a Salerno una libera associazione che assume la denominazione di Hortus magnus, con sede in via Pironti – Parco delle Rose, scala i, presso l’abitazione della signora Anna Maria Cammarano.

Art. 2
Sono scopi dell’Associazione:

  • Stimolare la conoscenza e l’amore per la Natura, l’Ambiente, il Paesaggio naturale e storico, con speciale riguardo per il paesaggio Mediterraneo;
  • Promuovere e divulgare l’arte dei giardini e l’impiego dei fiori;
  • Incoraggiare la conservazione, l’incremento e la creazione di parchi pubblici, nonché di orti e giardini botanici, con particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione della memoria storica.

 

Gli scopi sociali saranno perseguiti attraverso:

  • La promozione di scambi e contatti con altre associazioni, Enti o privati, che abbiano in comune attività connesse agli scopi statutari, come ad es. l’UGAI e la SIAF;
  • L’istituzione di corsi di decorazione floreale;
  • L’organizzazione di conferenze, convegni, corsi, visite guidate, viaggi, pubbliche manifestazioni e quant’altro abbia attinenza con le finalità descritte.


L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro.
Il simbolo della stessa è costituito da un logo rappresentante la Colocasia antiquorum.

Art. 3
I soci dell’Associazione si distinguono in:
1) FONDATORI, soci ordinari che hanno preso parte all’atto costitutivo dell’associazione
2) ORDINARI, soci iscritti che pagano la quota intera
3) SOSTENITORI, soci che spontaneamente sottoscrivono una quota doppia rispetto a quella ordinaria
4) ONORARI, coloro che si sono distinti per alti meriti.”

Art. 4
L’ammissione di aspiranti soci è regolata da apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea degli associati ed è improntata a criteri di trasparenza e di democraticità.
La quota di ciascun socio, comprensiva dei contributi versati, è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, e non è rivalutabile.
I nuovi soci, con la richiesta di ammissione, dichiarano di accettare esplicitamente ed incondizionatamente il presente Statuto ed eventuali regolamenti.

Art. 5
Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, perdono la qualifica per recesso od esclusione proposta dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, come nel caso di inadempienza dello Statuto o di compimento di atti colposamente o volontariamente pregiudizievoli al raggiungimento dei fini sociali.
Nel caso di recesso, esclusione e cessazione per qualsiasi causa della qualità di socio, il socio non ha diritto alla restituzione delle quote versate, né può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art.6
L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo del pagamento della quota sociale. La misura della quota viene determinata dall’Assemblea ordinaria e dovrà essere corrisposta da ciascun socio entro il primo trimestre di ogni anno finanziario. L’anno finanziario ha inizio il 1° ottobre e termina il 30settembre.
I nuovi soci verseranno in ogni caso la 1^ quota entro 15 gg. Dall’ammissione all’Associazione.

Art. 7
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci, il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo , due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Segretario ed il Tesoriere.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 8
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. Ciascun socio maggiore d’età ha diritto di esprimere il proprio voto nelle riunioni assembleari dell’Associazione, personalmente o a mezzo delega. Il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina di elementi degli organi dell’Associazione spetta in ogni caso a tutti i soci maggiori d’età.
Al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo, è fatto divieto ai soci di partecipare soltanto temporaneamente alla vita dell’Associazione. La partecipazione dei soci è improntata al principio di democraticità e di parità di trattamento.
Il libro dei verbali delle deliberazioni assembleari dell’Associazione è liberamente consultabile da parte di ciascun socio, in ogni tempo, ed ogni socio può estrarne copia a proprie spese.”

Art. 9
Spetta all’Assemblea dei soci aventi diritto al voto l’approvazione dei Bilanci e della Relazione del Consiglio, l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, l’approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dell’ammontare delle quote sociali e la deliberazione dello scioglimento dell’Associazione.

Art. 10
L’Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria e svolta una volta all’anno entro il mese di novembre.
Può essere, altresì, convocata straordinariamente, qualora ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno un quinto dei soci o tre membri del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea dei soci è fatta dal Presidente a mezzo di semplice lettera, nella quale deve essere indicato il giorno, l’ora, il luogo della riunione ed il relativo Ordine del giorno. Tale invito deve essere inviato almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per l’Assemblea.
L’adunanza è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci regolarmente iscritti ed aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, che potrà essere fissata nello stesso giorno, ma almeno a mezz’ora di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.
I soci possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, ma ogni socio non puòavere più di due deleghe.
Le votazioni possono farsi a scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata di mano. L’Assemblea determina per alzata di mano il sistema da seguire per ogni deliberazione.
L’elezione delle cariche sociali, con scadenza biennale, dovrà essere effettuata sempre a mezzo di scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti, tranne che per le modifiche statutarie, per le quali è richiesta una maggioranza di due terzi.
I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto quando l’Assemblea delibera sui bilanci sociali e sulla relazione del Consiglio inerente la propria gestione.
Le assemblee saranno presiedute dal Presidente in carica ed in assenza dal Vice Presidente Vicario, tranne nell’assemblea dell’elezione del nuovo Consiglio, il cui Presidente sarà eletto all’occasione peralzata di mano.

Art. 10 bis

La situazione economica e finanziaria dell’Associazione è esposta nel rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dell’Associazione ai sensi dell’art.12 dello Statuto. Il rendiconto è redatto secondo i principi della buona tecnica contabile ed è riferito sia all’attività istituzionale dell’Associazione sia alle altre attività a questa strumentali eventualmente esercitate. La documentazione a base ed a supporto del rendiconto annuale, anche se non fiscale, è conservata ai sensi e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione fiscale.

Art. 10 ter

Gli utili o avanzi di gestione, i fondi e le riserve eventualmente accantonate non possono essere destinati o distribuiti ai soci, neppure indirettamente durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta ai sensi di legge.”

Art. 11
Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina entro il suo seno: il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, un Tesoriere ed un Segretario. Il Segretario ha il compito di tenere i verbali di tutte le riunioni dell’Associazione, di conservare ed aggiornare i libri sociali e di curare la corrispondenza dell’Associazione, mentre il Tesoriere ha la responsabilità della cassa, riscuote le quote sociali, tiene i conti sociali e formula i bilanci. Nel caso in cui vengano a rendersi vacanti per dimissioni o per altra causa non più di tre posti nel Consiglio, questo si completa chiamando a far parte del Consiglio stesso i soci che gradatamente siano risultati i primi non eletti.
Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le dimissioni contemporanee di almeno quattro Consiglieri comportano la decadenza del Consiglio Direttivo, cui seguiranno entro 30 giorni nuove elezioni alle cariche sociali.

Art. 12
Il Consiglio Direttivo dirige e coordina le attività dell’associazione secondo le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea; provvede alla stesura della relazione annuale, da presentarsi per l’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di novembre di ogni anno; delibera sulla costituzione di commissioni e comitati che si rendessero opportuni; designa i propri rappresentanti presso altri Enti ed associazioni, delibera sull’ammissione di nuovi soci, esercita, in caso di urgenza, i poteri dell’Assemblea dei soci, salvo ratifica da parte dell’Assemblea stessa (da chiedersi in occasione
della riunione assembleare) da convocare entro 30 giorni. Il Consiglio Direttivo, inoltre, propone all’Assemblea ordinaria l’ammontare della quota sociale.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente o a richiesta di almeno tre dei suoi membri. Esso è presieduto dal Presidente stesso e, in sua assenza, dal Presidente Vicario ed in caso di impedimento anche di questi, dal Vice Presidente.
La riunione è valida purché siano presenti almeno quattro suoi componenti. Alle riunioni del Consiglio in cui si tratti del bilancio dovranno intervenire i Revisori dei conti, che il Consiglio potrà invitare tutte le volte che riterrà opportuno.
Le deliberazioni dovranno essere approvate da almeno la metà più uno dei presenti; in caso di parità,prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni possono essere prese per alzata di mano od a scrutinio segreto.
L’elezione delle cariche all’interno del Consiglio e le decisioni intorno all’ammissione di nuovi socidovranno essere fatte a scrutinio segreto.

Art. 14
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione ed è responsabile dell’osservanza delle norme statutarie.

Art. 15
Il Presidente convoca, inoltre, secondo le modalità del presente Statuto, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci e tiene la Relazione annuale sulle attività svolte dall’Associazione.
Il Presidente può delegare la firma e parte delle sue attribuzioni, con l’approvazione del Consiglio, temporaneamente e per determinati affari, ai Vice Presidenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente Vicario.

Art. 16
I due Revisori dei Conti esercitano la sorveglianza sulla regolarità della gestione, controllano le scritture contabili ed i libri sociali. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni subentrano i primi non eletti. Essi devono essere scelti tra i soci ordinari.

Art. 17
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, esamina le eventuali controversie per questioni inerenti l’Associazione, delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci, compresa l’espulsione e la sospensione, su proposta del Consiglio Direttivo.
I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno o più membri subentrano i primi non eletti.

Art. 18
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali
b) dai contributi e dalle elargizioni di soci, di privati e di Enti
c) da proventi derivati da eventuali attività sociali
Il Patrimonio sociale è costituito:
a) da eventuali attività di cassa
b) da donazioni e lasciti
c) da materiali e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti ed inventariati.

Art. 19
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio dell’Associazione deve essere devoluto. Al netto di quanto destinato all’estinzione di eventuali obbligazioni nei confronti di terzi, ad altra associazione con finalità analoga a quella dell’Associazione “Hortus Magnus”, come enunciata nell’art. 2 del presente Statuto, ovvero deve essere devoluta a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta i sensi di legge.
L’Assemblea dei soci delibera lo scioglimento dell’Associazione su richiesta di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. La relativa delibera viene adottata con la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto e con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Art. 20
Il presente Statuto è valido e vincolante per tutti i soci. Le modifiche statutarie possono essere proposte da un quinto dei soci e dal Consiglio Direttivo.

Art. 21
In caso di controversie con l’Associazione, i soci si impegnano a rivolgersi ai Probiviri.

Art. 22
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le delibere che verranno prese dall’Assemblea Generale su richiesta del Consiglio Direttivo, purché non in contrasto con le leggi dello Stato.

SOCI FONDATORI

Auletta Enrico
Baccari Clotilde
Cammarano Annamaria
Cammarano Giacoma
Crescenzo Giovanni
Masturzo Alessandro
Mauro Luciano
Vascotto Silvana